Condizioni generali di fornitura

il nostro contratto aperto

    CONDIZIONI GENERALI  

1. Oggetto 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito le “CGC”) regolano ed hanno ad oggetto la somministrazione, congiunta o disgiunta, di energia elettrica, di gas naturale, efficienza energetica e la fornitura di eventuali servizi associati (qualora richiesti e disponibili) da parte RIENERGIA (di seguito RIENERGIA) al Cliente (di seguito il “Cliente”) presso il/i punto/i di prelievo e/o di riconsegna (di seguito il/i “POD” e il/i “PDR”) specificato/i nella Richiesta di Fornitura. Le CGC si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un’unica fornitura da parte del Cliente. 1.2 Le CGC sono integrate e completate dall’Offerta di Fornitura, contenente tra l’altro le Condizioni Economiche e le Condizioni Particolari (di seguito definite complessivamente “Richiesta”) univocamente identificate dal codice offerta e che richiama anche le medesime CGC. In caso di contrasto tra i contenuti dei differenti documenti, le disposizioni della Richiesta prevarranno su quelle delle CGC. L’energia elettrica e il gas naturale forniti dovranno essere utilizzati dal Cliente unicamente per soddisfare i fabbisogni dei POD e/o dei PDR, conformemente a quanto dichiarato nella Richiesta, e non potranno essere utilizzati presso località diverse da quelle riferite ai POD e/o PDR stessi, né potranno essere ceduti sotto qualsiasi forma a terzi. Il Cliente autocertifica, ai sensi di legge la veridicità ed esattezza dei dati forniti a RIENERGIA e in qualità di Cliente non domestico dichiara di essere libero da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relative alla somministrazione di energia elettrica e gas con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di RIENERGIA. 1.3 Ogni riferimento, nelle presenti CGC, a norme legislative o regolamentari include, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni delle norme medesime. Tutte le fonti normative nazionali citate nel presente documento sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA (di seguito “Delibere” e “ARERA”) sono inoltre disponibili sul sito internet www.arera.it.

2. Perfezionamento del contratto 2.1 Il Cliente, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale con RIENERGIA (di seguito “contratto”) mediante la sottoscrizione dell’offerta. Tale Richiesta effettuata tramite sito internet o sistemi telefonici avanzati, o attraverso agenti, cui la RIENERGIA ha affidato il servizio di acquisizione, deve intendersi vincolante e irrevocabile per a 45 (quarantacinque) giorni solari dalla sua sottoscrizione. Il contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione da parte di RIENERGIA, che potrà pervenire attraverso ogni forma di comunicazione a distanza oppure mediante l’attivazione del servizio ai sensi dell’Art. 1327 Codice Civile e ha durata indeterminata. Nel caso di richiesta di somministrazione congiunta di energia elettrica e gas naturale l’accettazione di RIENERGIA, potrà avvenire anche con riferimento ad una sola di esse, fatta salva la volontà contraria manifestata in forma scritta dal Cliente. 2.2 RIENERGIA si riserva la facoltà di non dar seguito alla Richiesta di Fornitura e/o revocare la richiesta di switching, anche in uno solo dei seguenti casi: i) Cliente in corso di sospensione o sospeso per morosità dal precedente fornitore al momento della richiesta medesima, ii) Cliente precedentemente moroso nei confronti della stessa RIENERGIA o società collegate o controllate, iii) espressa facoltà normativa, iv) esito negativo delle valutazioni sul merito creditizio del Cliente (Credit Check). L’attività di Credit Check verrà espletata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso la verifica delle informazioni registrate in Camera di Commercio (protesti, pregiudizievoli, ecc.) o attraverso le informazioni di solvibilità e di rating rilasciate da società specializzate o enti/istituzioni.  

3. Aspetti della somministrazione 3.1 Le somministrazioni da parte di RIENERGIA avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite dall’ARERA e compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. La somministrazione si deve ritenere condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di cui al successivo Articolo. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti. 3.2 Il Cliente dichiara di essere a piena conoscenza e di accettare incondizionatamente che tutti gli aspetti riguardanti la qualità della somministrazione (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, variazioni di tensione o pressione, micro interruzioni nell’erogazione dei servizi, modifica delle caratteristiche di allacciamento alla rete, pressione, tensione, frequenza, manutenzione della rete, ecc.) attengono esclusivamente ai rapporti in essere tra il Cliente e il distributore locale ovvero il gestore della rete di trasporto nazionale secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente di settore e in virtù delle disposizioni di cui al successivo Art. 4. 3.3 Il Cliente dichiara e riconosce che RIENERGIA non potrà essere ritenuta responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei POD e dei PDR alla rete, in assenza di colpa specifica o in caso di utilizzo dell’ordinaria diligenza nell’esecuzione del contratto poiché RIENERGIA non esercita attività di trasporto o dispacciamento. 3.4 Il Cliente, inoltre, dichiara e riconosce incondizionatamente che eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non attribuiranno in nessun caso al Cliente il diritto a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di RIENERGIA e/o ridurre e/o sospendere i pagamenti dovuti a RIENERGIA. 3.5 In tali casi, l’interruzione ovvero la mancata erogazione non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto a RIENERGIA di garantire modalità alternative di somministrazione.  

4. Mandati per Trasporto, Dispacciamento, Trasmissione, Recesso e Servizi Accessori 4.1 Con riferimento ai POD ed ai PDR indicati, il Cliente conferisce con la sottoscrizione del contratto a RIENERGIA o a società da essa a ciò demandata, mandato senza rappresentanza, esclusivo ed irrevocabile, a stipulare e gestire i Contratti relativi ai servizi di dispacciamento, trasmissione e distribuzione (incluse la ricezione e la gestione dei dati di consumo) accettandone sin d’ora tutti i derivanti oneri e rilasciando ampia manleva. 4.2 Il Cliente conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la gestione del contratto di connessione dei POD (ovvero di attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di potenza, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.). Contestualmente il Cliente conferisce a RIENERGIA anche mandato con rappresentanza all’accettazione delle condizioni tecniche allegate al suddetto contratto di trasmissione e distribuzione. 4.3 Con la sottoscrizione dell’offerta di fornitura, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal contratto di somministrazione attualmente in essere con altro fornitore e conferisce mandato a RIENERGIA per comunicare tale propria volontà al precedente fornitore. 4.4 I sopradescritti mandati (4.2) resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Detti mandati sono a titolo gratuito ed i relativi oneri sostenuti da RIENERGIA verranno riaddebitati al Cliente in sede di fatturazione.  

5. Modalità di fatturazione e pagamento 5.1 La fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica avverrà di norma su base mensile, salvo per i Clienti che abbiano aderito a prodotti per i quali sono previsti piani di fatturazione speciali. In assenza di comunicazione dei dati di consumo, RIENERGIA effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti da RIENERGIA più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal Cliente nella Richiesta. 5.2 La fatturazione degli importi dovuti per la fornitura di gas avverrà, con periodicità mensile e le fatture almeno quadrimestrale per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; con periodicità almeno trimestrale per i Clienti con consumo fino a 5.000 Smc/anno; con periodicità mensile per i Clienti con consumo superiori a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% (novanta percento) ai consumi medi mensili. Ove in possesso di lettura e/o autolettura validata, RIENERGIA invierà una fattura di conguaglio: almeno una volta l’anno, ai Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; almeno ogni 6 (sei) mesi, ai Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; mentre per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno le bollette emesse da RIENERGIA saranno sempre calcolate sui consumi effettivi. L’eventuale indisponibilità di una lettura/autolettura che consenta il rispetto di quanto sopra sarà comunicato in fattura al Cliente che si impegna a comunicare una nuova autolettura. Per gli importi oggetto di conguaglio trova applicazione il disposto dell’Art. 2033 Codice Civile. 5.3 La fatturazione è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. Eventuali errori di misura, a qualsiasi causa attribuibili, o di comunicazione dei dati da parte del Distributore daranno luogo a conguaglio degli importi erroneamente fatturati nella prima fattura utile, restando inteso che non verranno corrisposti o richiesti eventuali interessi sugli importi oggetto di conguaglio fatta salva l’applicazione dell’Art. 2033 Codice Civile. 5.4 Fatto salvo quanto previsto dall’ARERA, l’eventuale modifica della frequenza di fatturazione verrà comunicata da RIENERGIA al Cliente, anche tramite nota in fattura. In caso di somministrazione congiunta di energia elettrica e gas naturale RIENERGIA si riserva la facoltà di inviare al Cliente un’unica fattura per entrambe le forniture Le modalità operative per l’inoltro delle autoletture sono richiedibili al numero verde, reperibili sulle bollette e sul sito www.rienergia.net. 5.5 ll Cliente effettuerà il pagamento entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura, che non potrà comunque essere inferiore ai termini minimi indicati dall’ARERA per i soggetti che ne hanno diritto e, in ogni caso, mai inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di emissione della fattura stessa. Il pagamento verrà di norma effettuato mediante addebito diretto in conto corrente o mediante pagamento su conto corrente bancario, salvo quanto di volta in volta specificato nelle Condizioni Economiche. Eventuali modalità aggiuntive di pagamento verranno comunicate da RIENERGIA al Cliente, anche tramite nota in fattura. L’eventuale disattivazione dell’addebito diretto in conto corrente darà titolo a RIENERGIA di praticare maggiorazioni e/o di richiedere il versamento di un deposito cauzionale, salvo quanto previsto al successivo Art. 10. RIENERGIA si riserva, inoltre, di non emettere fattura per importi inferiori o uguali a € 30,00 (euro trenta/00), e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva. L’eventuale insoluto relativo ad addebito della fattura su conto corrente bancario o postale, dà diritto a RIENERGIA, ad addebitare un costo amministrativo pari a € 10,00 (euro dieci/00), salvo costi aggiuntivi da circuiti bancari e/o postali. 5.6 Il pagamento di tutti gli importi relativi alla somministrazione, alle eventuali maggiori spese di esazione o agli interessi moratori non potrà essere differito o ridotto da parte del Cliente, neanche in caso di contestazione, né le somme dovute a RIENERGIA  potranno essere compensate con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di RIENERGIA medesima, anche in relazione ad altri eventuali contratti di somministrazione di energia elettrica, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti. La suddetta norma contrattuale non trova applicazione qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e cioè una “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (di seguito, “Consumatore”). 5.7 Le eventuali contestazioni relative alla fatturazione dovranno essere formulate a RIENERGIA per iscritto. 5.8 Il Cliente domestico con consumi fino a 200.000 Smc/anno avente diritto al servizio di tutela definito dall’ARERA e che non scelga un’offerta di mercato libero potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti per la somministrazione di gas, secondo le modalità indicate nel comma 5.9, nei seguenti casi: a) qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; b) qualora a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore; c) qualora a causa di una o più mancate letture, al Cliente dotato di un contatore accessibile sia richiesto il pagamento di un conguaglio. La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00). 5.9 RIENERGIA informerà il Cliente della possibilità di ottenere una rateizzazione attraverso apposita nota contenuta nella fattura relativa all’importo rateizzabile. Il Cliente, che intende avvalersi della rateizzazione, ne dovrà dare comunicazione a RIENERGIA entro il termine fissato per il pagamento della fattura, a pena di decadenza. In caso di recesso del Cliente, RIENERGIA potrà avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento con periodicità mensile dell’importo relativo alle rate non ancora scadute. Salvo diverso accordo tra le parti, le rate, non cumulabili, avranno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione e saranno in numero pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio e comunque non inferiore a 2 (due). Nel caso in cui il conguaglio fatturato sia originato esclusivamente da variazioni dei corrispettivi afferenti il servizio di distribuzione e/o di vendita disposti con provvedimenti dell’ARERA (conguagli tariffari) aventi a riferimento consumi già fatturati relativi a più anni di fornitura, RIENERGIA avrà facoltà di fissare il numero delle rate pari al numero di bollette emesse in un singolo anno solare di fornitura, con periodicità pari alla periodicità di fatturazione. Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorati di 8 punti percentuali. 5.10 Nel caso di Cliente Pubblica Amministrazione: RIENERGIA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.  

6. Ritardato pagamento, morosità e sospensione della somministrazione 6.1 Ai Clienti non qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 e fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da RIENERGIA, in caso di ritardato pagamento verranno applicati, sugli importi fatturati, interessi moratori pari a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, per ogni giorno di ritardo e senza necessità di formale messa in mora da parte di RIENERGIA, salvo diverso accordo tra le parti e salvo il rispetto di normativa applicabile ai Clienti tutelati. 6.2 Ai Clienti qualificabili come Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 e fatto salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di esazione sostenute da RIENERGIA, in caso di ritardato pagamento verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE aumentato di 8 punti percentuali. 6.3 In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, RIENERGIA si riserva inoltre, ai sensi dell’Art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente, nell’ordine, (i) agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso, (ii) alle maggiori spese di esazione ed (iii) al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. 6.4  Sempre in caso di mancato pagamento e/o mancata o invalida costituzione o ricostituzione della garanzia (ove richiesta ai sensi del successivo Art. 7) RIENERGIA si riserva inoltre la facoltà di inviare al Cliente, a partire dal giorno successivo alla data di scadenza di pagamento indicata nella fattura, formale avviso di costituzione in mora mediante raccomandata semplice (o tramite ogni modalità alternativa prevista dalla normativa vigente). Eventualmente, in assenza di pagamento da parte del Cliente entro il termine indicato nella suddetta comunicazione – comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni solari dall’invio della raccomandata, oppure a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento da parte di RIENERGIA della ricevuta di avvenuta consegna al cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, oppure, se l’invio non è documentabile, a 15 (quindici) giorni solari dall’emissione della stessa raccomandata – è facoltà di RIENERGIA richiedere la sospensione della fornitura al distributore locale competente. La richiesta di sospensione della fornitura sarà inviata al distributore il giorno successivo al termine ultimo di pagamento. E’ inoltre fatta salva la facoltà per RIENERGIA di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della somministrazione nel limite dell’ammontare previsto dalla normativa vigente, oltre a € 25,00 (euro venticinque/00) di oneri di gestione pratica. Nel caso di Cliente alimentato in bassa tensione (di seguito “BT”), qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della somministrazione per mancato pagamento, potrà essere effettuata una riduzione della potenza disponibile fino ad un livello pari al 15% (quindici percento) e, decorsi 15 (quindici) giorni da detta riduzione, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della somministrazione della fornitura di energia elettrica. Ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i. per il servizio di fornitura gas, qualora sia riscontrata l’impossibilità di sospensione, sarà facoltà di RIENERGIA richiedere al distributore locale competente l’interruzione del servizio di fornitura, agendo sull’allacciamento che alimenta l’impianto e, nei casi di impossibilità di interruzione del servizio, di cessare amministrativamente il contratto determinando l’attivazione dei servizi di default previsti dall’ARERA. La riattivazione della fornitura a seguito della sospensione per morosità avverrà nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente. Qualora il Distributore locale sia impossibilitato ad effettuare l’intervento di sospensione della fornitura per cause imputabili al Cliente o a terzi, RIenergia si riserva la facoltà di richiedere all’impresa distributrice l’esecuzione della prestazione di sospensione anche sotto forma di lavoro complesso (a titolo di esempio taglio colonna, taglio linea interrata, ecc.). In tal caso tutte le spese e gli oneri relativi all’intervento di sospensione e di riattivazione saranno a carico esclusivo del Cliente moroso 6.5 Il Cliente potrà comunicare a RIENERGIA l’avvenuto pagamento degli importi soggetti a sollecito mediante fax da inviarsi con le modalità ed al numero indicato nella comunicazione di cui al cpv. precedente. Al di là dei casi di mancato pagamento, la richiesta di sospensione potrà essere altresì inviata in ogni momento e senza preavviso in caso di accertato prelievo fraudolento dell’energia elettrica. Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà della RIENERGIA sospendere l’esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente. La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento. In tutti i casi di sospensione e di risoluzione è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno. Resta inteso altresì che il Contratto è risolto qualora venga meno il servizio di distribuzione. 6.6 RIENERGIA si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT - a seguito della cessazione del contratto, lo permettano. 6.7 Nel caso di Cliente alimentato in BT qualora si verifichino le condizioni previste dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. di attivazione del Sistema Indennitario, RIENERGIA è obbligata ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR o cessione del credito relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica. 6.8 Ai sensi della Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i., per il servizio di fornitura gas, RIENERGIA provvederà ad attuare la cessazione amministrativa del contratto qualora sia riscontrata l’impossibilità di sospensione e/o interruzione del servizio in condizioni di morosità del Cliente. In caso di morosità ripetuta, 2 sepa anche non consecutivi non pagati o 2 bonifici anche non consecutivi con ritardi superiori ai 10 giorni dalla scadenza, si provvederà ad un aggiornamento dei prezzi concordati contrattualmente con un aumento di 0,015 €/Smc per il gas e 0,0015 €/Kwh per energia elettrica. Qualora dopo tale adeguamento la morosità continui il prezzo verrà nuovamente adeguato con lo stesso valore e la scrivente avrà facoltà di rescindere il Contratto di Somministrazione unilateralmente, inviando in automatico la fornitura al FUI/DEFAULT/SALVAGUARDIA/MERCATO TUTELATO alla prima data utile.  

7. Garanzie 7.1 In riferimento ai Clienti non domestici, e salva l’applicazione di maggior favore prevista da normativa cogente, RIENERGIA, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, avrà la facoltà di richiedere al Cliente il rilascio o di un deposito cauzionale infruttifero o di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima domanda (conforme al testo fornito da RIENERGIA ed emessa da primaria istituzione) pari al valore di tre mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla scadenza del contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il Cliente sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia prima dell’inizio della somministrazione ovvero entro il termine indicato da RIENERGIA, dandosi atto che il deposito cauzionale potrà essere addebitato in fattura senza necessità di preventiva comunicazione. In caso di escussione, totale o parziale, detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell’escussione. 7.2 Per tutti gli altri Clienti, non ricadenti nel comma precedente, non verrà richiesto garanzia a condizione che attivino l’addebito diretto in conto corrente e fintanto che manterranno tale modalità di pagamento. In caso contrario, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di somministrazione, RIENERGIA ha facoltà di richiedere, mediante addebito in fattura senza necessità di preventiva comunicazione, un deposito cauzionale, secondo i seguenti importi. Per la somministrazione di gas: € 30,00 (euro trenta/00) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 90,00 (euro novanta/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/ anno e fino a 1.500 Smc/anno; € 150,00 (euro centocinquanta/00) per i Clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno; € 300,00 (euro trecento/00) per i Clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte e sarà addebitato anche in presenza di addebito diretto in conto corrente. Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/R7com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: € 25,00 (euro venticinque/00) per i Clienti con consumo fino a 500 Smc/anno; € 77,00 (euro settantasette/00) per i Clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno; per i Clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per la somministrazione di energia elettrica: € 11,50 (euro undici/50) per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata. 7.3 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da RIENERGIA per tutta la durata del contratto e restituito, ove previsto dalle disposizioni dell’ARERA, maggiorato di interessi legali, nella fattura finale che contabilizza i consumi rilevati alla data di cessazione del contratto. In caso di escussione totale o parziale della garanzia prestata il Cliente dovrà provvedere a reintegrarla immediatamente. In caso di mancato versamento o ricostituzione del deposito cauzionale ovvero mancato rilascio o rinnovo della fideiussione da parte del Cliente entro i termini previsti, sarà facoltà di RIENERGIA sospendere la somministrazione ai sensi del precedente Art. 6.4.  

8. Condizioni Economiche. Iva agevolata 8.1 Le Condizioni Economiche di somministrazione e il relativo periodo di applicabilità sono indicate nelle Condizioni Particolari ed Economiche. Il prezzo indicato si riferisce alla sola parte dei corrispettivi di riferimento relativi al costo di acquisto (“Energia” e/o “Materia prima gas”). Salvo il caso in cui nell’offerta siano espressamente previste una o più componenti in sostituzione a quelle definite dall’ARERA, il prezzo sarà calcolato mediante la somma di tutte le componenti definite dalla medesima ARERA e dalle Autorità competenti. A titolo esemplificativo le componenti che concorrono a definire il prezzo finale complessivo, sono i costi di trasporto, distribuzione e dispacciamento, oneri di sistema, oneri di gestione, imposte nonché di qualsiasi componente, onere, diritto, tributo, imposta o tassa e relative addizionali presenti e future, di ulteriori voci aggiuntive afferenti al sistema elettrico e/o gas e dell’IVA, che saranno a carico del Cliente salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal contratto a carico di RIENERGIA e senza facoltà di rivalsa. 8.2 Per ogni contratto, il Cliente Finale riconosce la possibilità che la RIENERGIA applichi in fattura ulteriori costi aggiuntivi e/o oneri provvisori, dovuti a titolo esemplificativo ma non esaustivo per spese di comunicazione, spese postali, approvvigionamento gas e Energia elettrica, commercializzazione, letture contatore, costo gestione Cliente e costo gestione della morosità e altri possibili costi che la RIENERGIA possa affrontare per servizi vari. 8.3 Tutti i corrispettivi previsti dalle Condizioni Economiche di cui all’offerta ed inerenti la somministrazione di energia elettrica sono da considerarsi al netto delle perdite di rete, degli oneri di dispacciamento, trasporto, sistema (comprese le componenti A, UC e MCT), misura, gestione della connessione, aggregazione misure, commercializzazione vendita fissi, commercializzazione vendita variabili (pari a cinque euro ogni megawattora), gestione del credito e morosità, gestione fatturazione -pari a duecentocinquanta centesimi di euro al mese per ogni POD e PDR-, duecentocinquanta centesimi di euro al mese per ogni POD e PDR per adeguamento indice (solo per la fornitura a prezzo variabile), penali per energia reattiva (addebitati al Cliente nella stessa misura in cui verranno applicati/addebitati a RIENERGIA). In particolare, con riferimento a quanto definito dalla disciplina vigente in materia di dispacciamento dell’energia elettrica e di approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, saranno addebitati al Cliente i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 111/06. Detti corrispettivi sono applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione quantificate in base ai fattori determinati nella tabella 4 dell’allegato A alla Delibera ARERA ARG/elt 107/09. Saranno, inoltre, posti a carico del Cliente i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura e le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del servizio elettrico previste per i Clienti del mercato libero, di importo pari a quelli previsti dall’ARERA e/o richiesti dal relativo distributore locale. RIENERGIA si riserva di applicare i costi di sbilanciamento eventualmente sostenuti dai Clienti salvo differente indicazione nelle Condizioni Economiche e Particolari. A titolo di contributo per le spese di gestione di ciascuna richiesta di prestazione di cui alla Delibera ARERA ARG/elt 198/11, RIENERGIA fatturerà un corrispettivo fisso o variabile pari all’importo previsto dall’Allegato A, Art. 11, della Delibera ARERA n. 156/07 s.m.i., oltre a € 25,00 (euro venticinque/00) di oneri per gestione pratica. Ulteriori oneri aggiuntivi, componenti tariffarie e/o maggiorazioni eventualmente introdotti dalle competenti Autorità, saranno posti a carico del Cliente con la decorrenza, la modalità e nelle misure stabilite dalle stesse Autorità. Parimenti, eventuali modifiche delle modalità di attribuzione degli oneri di dispacciamento, trasmissione e distribuzione saranno recepite in armonia con quanto stabilito dalle Autorità competenti. 8.4 Qualora i corrispettivi indicati nelle Condizioni Economiche (Listini) siano differenziati per fasce orarie (di seguito “Fasce Offerta”) diverse da quelle indicate dai misuratori (di seguito “Fasce Misuratore”) e non siano disponibili dati orari, ai fini dell’applicazione dei corrispettivi, il consumo in ogni singola Fascia Offerta potrà essere calcolato come media ponderata dei consumi nelle Fasce Misuratore. I coefficienti per ogni Fascia Offerta saranno pari al rapporto tra le ore di ciascuna Fascia Misuratore contenute nella stessa Fascia Offerta e le ore totali della stessa Fascia Misuratore. Il conteggio delle ore nelle fasce è riferito all’anno solare del periodo di competenza della fattura. 8.5 I corrispettivi previsti dalle Condizioni Economiche di cui all’offerta ed inerenti la fornitura di gas naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto di (a) corrispettivo di commercializzazione al dettaglio, (b)corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi, (c) corrispettivo per il servizio di trasporto, (d) corrispettivo per lo stoccaggio e (e) oneri aggiuntivi (f) oneri per gestione pratiche fino ad un importo massimo pari a € 50,00 (euro cinquanta/00). I corrispettivi di cui sopra alle lettere (a), (c), (d), (e) verranno calcolati con riferimento al Potere Calorifico Superiore (P) effettivo del gas distribuito ed i volumi moltiplicati per un coefficiente di conversione (C) determinato dal soggetto competente; il coefficiente C non è applicato per i PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Delibera ARERA 367/2013/R/ e assume valore pari a 1 (uno) nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all’applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore. RIENERGIA si riserva di applicare i costi di sbilanciamento/Penali sui volumi, eventualmente sostenuti ai Clienti salvo differente indicazione presente nelle Condizioni Economiche e Particolari. 8.6 Il Cliente finale di gas naturale avente diritto al servizio di tutela, potrà richiedere la fornitura alle Condizioni Economiche definite ai sensi del TIVG approvato con Delibera ARG/gas 64/09 e alle Condizioni Contrattuali di cui alla Delibera ARERA n. 229/01. 8.7 Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, i criteri, le componenti, gli elementi e/o i parametri previsti dall‘ARERA ovvero dalla Soc. Distribuzione , enti locali fiscali e/o fornitore o dovessero subire delle variazioni ovvero dovessero essere introdotti ulteriori e/o diversi criteri, componenti, elementi, parametri ovvero ulteriori oneri e/o voci tariffarie in genere, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente, nella stessa misura e con la stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA Soc. Distribuzione , enti locali fiscali e/o fornitore. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate. 8.8 Per il riconoscimento e l’applicazione di eventuali riduzioni di oneri fiscali, il Cliente dovrà presentare a RIENERGIA la documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Resta inteso che in assenza di idonea documentazione attestante l’eventuale diritto del Cliente a particolari forme di agevolazione fiscale, ogni imposta o tassa verrà applicata nella misura ordinaria così come indicato sul sito web www.RIENERGIA.it. 8.9 Nel caso in cui il Cliente sia Ditta/Società ed abbia diritto all’applicazione dell’IVA al 10% (dieci percento) provvede direttamente ad indicarlo nella Richiesta solo se: 1. la Ditta/Società rientra fra le imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al XV dai decreti ministeriali 29/10/1974 e 31/12/1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento, e nella classificazione ATECO 2007 - sezione C - per le imprese manifatturiere, come da risoluzione 79/E di cui dichiara di essere a conoscenza). 2. la Ditta/Società rientra fra le imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633. 3. il gas naturale fornito è destinato alla Ditta/Società che lo impiega per la produzione di energia elettrica (n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni). 4.consorzi di bonifica e di irrigazione che utilizzano l’energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque. Il Cliente, sotto la propria esclusiva responsabilità assicura, inoltre, ai fini della normativa fiscale, che l’energia elettrica fornita per l’utenza non viene utilizzata, neppure in parte, per usi diversi da quello dichiarato. Il Cliente richiede espressamente, ove in diritto, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta nella misura del 10% (dieci percento) ai sensi del n. 103 della Tabella A parte III allegata al DPR 633/1972 e della C.M. n. 26 del 19/03/1985 sulle bollette inerenti i consumi di energia elettrica e/o gas naturale. 5. l’energia elettrica fornita è utilizzata esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno di strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo rientranti nella seguente tipologia: a. Caserme b. Scuole c. Asili d. Case di riposo e. Conventi f. Orfanotrofi/brefotrofi g. Carceri mandamentali h. Condomini 8.10 A tal proposito il Cliente è consapevole che: l’imposizione fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) – disciplinata dal DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni - verrà applicata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso espresse; i mutamenti del tipo di attività svolta e dell’impiego dell’energia elettrica e/o gas naturale possono comportare una diversa applicazione dell’IVA; RIENERGIA addebiterà alla Ditta/Società qualsiasi somma a qualunque titolo eventualmente dovuta in conseguenza della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, decadendo la stessa Ditta/Società dai benefici goduti sulla base delle stesse; le dichiarazioni effettuate in fase di Richiesta vengono considerate valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad RIENERGIA, in ogni caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato e richiesto. 8.11 Qualora, a seguito di controlli e/o sopralluoghi dell’Ufficio delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il Cliente Finale decadrà dai benefici eventualmente goduti e verrà addebitato quanto dovuto per accisa, sanzioni, indennità di mora, addizionali, interessi e ogni altra somma che la RIENERGIA sarà tenuta a versare all’Amministrazione Finanziaria a seguito dei controlli.  

9. Modifiche e cessione del contratto e cessione credito 9.1 Si intendono automaticamente recepite nel contratto eventuali condizioni obbligatorie imposte dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti; parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del contratto che risultino incompatibili con dette condizioni obbligatorie. 9.2 Entro la scadenza indicata nelle Condizioni Particolari ed Economiche (Listini), RIENERGIA avrà facoltà di proporre al Cliente per iscritto delle nuove Condizioni Economiche. 9.3 In ogni caso RIENERGIA, avrà la facoltà di variare unilateralmente, per giustificato motivo riferito alla variazione delle condizioni di mercato e/o al prezzo di approvvigionamento dell’energia, le Condizioni Economiche del contratto. In tal caso RIENERGIA, proporrà dette variazioni al Cliente per iscritto mediante nota in fattura, lettera raccomandata A/R, PEC o documento equipollente e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, considerandosi le variazioni suddette decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di comunicazioni al Cliente stesso. Qualora nei 15 (quindici) giorni successivi alla ricezione delle sopra indicate proposte di variazione, il Cliente non abbia comunicato in forma scritta, a mezzo raccomandata a/r, la propria volontà di recedere dal contratto, le proposte medesime si intenderanno accettate e il contratto stesso modificato di conseguenza, a partire dalla data indicata che non potrà comunque precedere il primo giorno del mese successivo a quello della ricezione da parte del Cliente delle suddette proposte. Le suddette comunicazioni si presumono ricevute trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte di RIENERGIA. In caso contrario il recesso senza oneri avrà effetto a partire dalla prima data utile, secondo le tempistiche previste dalla normativa di settore. 9.4 In caso in cui il Cliente richieda la variazione delle Condizioni Economiche in essere, RIENERGIA si riserva la facoltà di valutare se accettare o meno la richiesta nonché di definire gli eventuali tempi di decorrenza. La mancata accettazione verrà opportunamente comunicata al Cliente. 9.5 Il cliente finale consente fin d’ora alla cessione del contratto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1407 c.c., da parte di RIENERGIA ad altra società. La cessione sarà efficace nei confronti del cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dalla RIENERGIA. 9.6 il Cliente, altresì, presta il proprio consenso a che la RIENERGIA ceda il credito vantato nei suoi riguardi a soggetti terzi, comprese le società di recupero del credito.  9.7 In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione nelle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti alla RIENERGIA.  

10. Decorrenza, durata, recesso e risoluzione 10.1 La somministrazione avrà inizio dalla prima data utile secondo le tempistiche previste dall’ARERA, che verrà comunicata da RIENERGIA, al Cliente, sempreché l’attivazione sia compatibile con l’efficacia dei contratti di trasporto, trasmissione e dispacciamento di cui al precedente Art. 4, con l’efficacia dei recessi nei confronti dei precedenti fornitori e il Cliente non domestico sia dotato dei sufficienti prerequisiti di solvibilità finanziaria, secondo i criteri di giudizio maggiormente diffusi. 10.2 L’esecuzione del contratto da parte di RIENERGIA è altresì condizionata sospensivamente al fatto che: i) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, sospeso per morosità o oggetto di una richiesta di indennizzo in caso di forniture di energia elettrica; ii) il Cliente non risulti, al momento della richiesta di switching, chiuso a seguito dell’intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità in caso di forniture di gas; iii) l’addebito diretto in conto corrente del Cliente ove necessariamente previsto risulti non attivo; iv) le eventuali garanzie di cui al precedente Art. 7 risultino non rilasciate/ricostituite. 10.3 Il contratto è a tempo indeterminato salvo il fatto che ciascuna delle parti ha diritto di recedere con i termini di preavviso massimi fissati dalla vigente regolamentazione, attualmente stabiliti dall’ARERA in: i) un mese nel caso di recesso per cambio fornitore da parte del Cliente finale domestico e Cliente finale non domestico con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, nonché alimentato in BT in caso di fornitura di energia elettrica; iii) un mese nel caso di recesso per cessazione della fornitura da parte del Cliente finale; iv) 6 (sei) mesi nel caso di recesso da parte di RIENERGIA, da esercitarsi limitatamente ai contratti di fornitura sottoscritti con Clienti finali del mercato libero. 10.4 Nel caso in cui il Cliente non domestico con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, nonché alimentato in BT in caso di fornitura di energia elettrica receda senza rispettare i termini previsti dall’ARERA di cui al precedente Art. 10.3, RIENERGIA avrà diritto a fatturare una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo POD/PDR moltiplicati per i mesi di mancato preavviso. In caso di importi a credito del Cliente RIENERGIA si riserva la possibilità di compensare detti importi sulle bollette successive o di emettere opportuna nota di credito. Inoltre receda prima del suddetto termine, RIENERGIA avrà diritto a fatturare per ciascun punto di prelievo e per ciascun mese di mancata fornitura una penale, pari 0,25 €/Smc moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione in caso di fornitura di gas naturale, ovvero 0,075 €/kWh moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione in caso di somministrazione di energia elettrica. Il suddetto importo verrà addebitato sulla fattura relativa all’ultimo periodo di fornitura. 10.5 Il Cliente non domestico con consumi annui superiori a 200.000 Smc/anno in caso di fornitura di gas naturale, ovvero il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in media tensione (di seguito “MT”), ovvero alimentato in bassa tensione BT ma con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell’ambito delle medesime Condizioni Economiche, potrà recedere inviando specifica comunicazione tramite lettera raccomandata a/r ad RIENERGIA con almeno 12 (dodici) mesi di preavviso rispetto all’ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche in essere al momento dell’esercizio della facoltà di recesso; il recesso avrà efficacia a partire dal giorno successivo all’ultimo giorno di validità delle Condizioni Economiche. Qualora il Cliente non domestico con consumi annui di gas naturale superiori a 200.000 Smc/anno, ovvero il Cliente dei servizi di somministrazione di energia elettrica alimentato in MT, ovvero alimentato in BT con almeno un punto di prelievo alimentato in MT nell’ambito delle medesime Condizioni Economiche, receda prima del suddetto termine, RIENERGIA avrà diritto a fatturare per ciascun punto di prelievo e per ciascun mese di mancata fornitura una penale, pari 0,25 €/Smc moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione in caso di fornitura di gas naturale, ovvero 0,075 €/kWh moltiplicato per il consumo presunto di ciascun mese di mancata somministrazione in caso di somministrazione di energia elettrica. Il suddetto importo verrà addebitato sulla fattura relativa all’ultimo periodo di fornitura. Inoltre ai Clienti di cui al punto 10.5 potrà essere addebitata una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo POD/PDR moltiplicati per i mesi di mancato preavviso. Per le forniture di gas, in caso di passaggio ad altro fornitore non coincidente con l’anno termico, il fornitore subentrante si impegna ad acquisire la capacità prenotata per il cliente sul punto di Riconsegna. In caso contrario verranno fatturati al cliente gli eventuali oneri rimasti in capo fino alla fine dell’anno termico. 10.6 Il computo dei mesi di preavviso di cui agli Art. 10.3, 10.4 e 10.5 decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, ad eccezione della previsione di cui all’Art. 10.3 punto iii) rispetto al quale il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento da parte di RIENERGIA della comunicazione di recesso del Cliente finale. Il Cliente si avvarrà del nuovo fornitore per l’inoltro della suddetta comunicazione. Qualora invece il sopra specificato diritto sia manifestato non al fine di cambiare esercente, il Cliente inoltrerà direttamente la relativa comunicazione con un preavviso di almeno 1 (uno) mese. 10.7 Per i Clienti che accedano a offerte nominative a loro riservate, come individuate nelle Condizioni Economiche e Particolari, è previsto un corrispettivo di pianificazione energetica fisso pari ad € 100 (euro cento/00) per l’intero periodo di fornitura e per ciascun punto di prelievo. Tale importo, la cui applicazione è prevista con la fatturazione dell’ultimo mese di fornitura, non verrà addebitato al Cliente se l’ultimo mese di fornitura corrisponderà con la naturale scadenza della validità delle condizioni economiche riservate. 10.8 Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata, nei seguenti casi: a) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell’effettiva attività di impresa; b) ritardo superiore ad un mese nel pagamento da parte del Cliente di una fattura; c) insolvenza dichiarata del Cliente; d) inefficacia del contratto di Trasporto e/o di Dispacciamento che determini l’impossibilità della prestazione da parte di RIENERGIA per causa non imputabile, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l’impossibilità dipenda da causa imputabile ad RIENERGIA; e) reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale da parte del Cliente; f) ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva della autorizzazione dell’addebito diretto in conto corrente di cui al precedente Art. 4; g) mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui al precedente Art. 7; h) mancato utilizzo dell’energia elettrica secondo quanto disciplinato dal precedente Art. 1 ovvero utilizzo fraudolento della stessa; i) manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure; l) sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente non domestico relative alla somministrazione di energia elettrica con altri fornitori; m) qualora i dati forniti dal Cliente non domestico a RIENERGIA non risultassero veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione di Energia Elettrica con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di RIENERGIA. Le comunicazioni di cui al presente Articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell’effettiva ricezione.  

11. Foro competente Il Foro competente a decidere sulle controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto è inderogabilmente: a) quello di residenza o domicilio del Cliente se quest’ultimo rientra a tutti gli effetti nella categoria dei “consumatori”, così come definiti dall’art. 3 comma 1° lettera a) del Codice del Consumo; b) il Foro di Milano, in tutti i casi in cui il Cliente non può essere definito consumatore ai sensi dall’art. 3 comma 1° lettera a) del Codice del Consumo.)  

12. Variazioni e dichiarazioni 12.1 Il Cliente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e le modifiche d’uso delle forniture e altre situazioni che comportino una diversa applicazione delle tariffe e/o delle imposte. Nel caso ciò non avvenga RIENERGIA potrà sospendere la somministrazione fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la situazione. 12.2 Relativamente alla somministrazione di energia elettrica il Cliente ha l’obbligo di inoltrare tempestivamente all’ indirizzo RIENERGIA Via Riccardo Lombardi 19/6 – 20153 Milano (MI) la dichiarazione ASL/Ospedaliera attestante la non disalimentabilità del POD. In mancanza di tale documentazione il Cliente sarà considerato come Cliente disalimentabile. Nel caso sussistano i requisiti per l’ammissione al regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui alla Delibera ARERA 402/2013/R/com, il richiedente la compensazione dovrà essere l’intestatario del contratto di fornitura del punto di prelievo per il quale si richiede l’ammissione al regime di compensazione. 12.3 Nel caso in cui il Cliente sia un condominio, è fatto obbligo all’amministratore dello stesso di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella sua carica. 12.4 Qualora il Cliente che sottoscrive il contratto non sia il proprietario dell’immobile, con la sottoscrizione della Richiesta, garantisce di aver ottenuto l’assenso del proprietario all’attivazione della/e fornitura/e e attesta, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi del DPR 455/2000, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento.  

13. Disposizioni varie 13.1 Il Cliente è consapevole che l’energia elettrica ed il gas naturale possono essere pericolosi qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. In particolare, il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica. In caso avverta odore di gas naturale non dovrà accendere luci, ma aprire le finestre e chiudere sia il rubinetto dell’impianto interno che quello a valle del PDR. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al distributore locale e agli Enti preposti eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti a monte del POD/PDR. 13.2 Il Cliente è responsabile per difetto di manutenzione o incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del POD/PDR. L’inosservanza di detto impegno darà facoltà a RIENERGIA di sospendere la somministrazione e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima. 13.3 Tutti i contatori sono muniti di apposito sigillo di garanzia e rimangono di proprietà del distributore locale. Il Cliente ha l’onere di accertare che il contatore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l’obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. 13.4 La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei contatori, nonché qualsiasi artificio di prelievo fraudolento danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con un’opportuna stima, all’addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente e alla sospensione della somministrazione che in caso di forniture di gas potrebbe avvenire anche senza preavviso. Gli incaricati di RIENERGIA e/o del distributore locale avranno diritto di accedere ai contatori in qualsiasi momento per la verifica dello stato degli stessi. In caso di guasto o di blocco del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente ad RIENERGIA. In questo caso ed in quello in cui l’avaria sia riscontrata dal personale incaricato, si provvederà alla sostituzione dei contatori ed ai conguagli dei consumi ai sensi della normativa vigente. 13.5 Il Cliente e/o RIENERGIA possono richiedere la verifica della regolarità di misurazione del contatore. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa tecnica vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, si procederà alla ricostruzione dei consumi, secondo le norme previste dall’ARERA e si effettueranno i necessari addebiti/accrediti. In caso di richiesta fatta dal Cliente, l’onere della verifica è posto a suo carico qualora risulti che l’eventuale errore è contenuto nei valori ammissibili e gli verrà attribuito nella misura in cui il Distributore lo addebiterà a RIENERGIA nel rispetto della normativa ARERA. 13.6 Il Cliente che utilizza, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera 191/2013/R/gas dell’ARERA. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il Consumatore di Energia al numero verde 800 166 654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it. 13.7 Per informazioni il Cliente ha a disposizione il Servizio Clienti e il sito internet, i cui riferimenti sono rinvenibili nella Richiesta. Ai fini contrattuali, fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del contratto, ogni comunicazione dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata via posta o via fax (c.a. Servizio Clienti) ai riferimenti indicati nella Richiesta. Le CGC sono riportate sul sito internet.  

14. Livelli di qualità, indennizzi automatici, reclami 14.1 RIENERGIA si impegna ad applicare, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall’ARERA per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale ai sensi del Codice di Condotta Commerciale e delle Delibere ARERA ARG/com 164/08. 14.2 Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, RIENERGIA - i cui obblighi contrattuali in base alle presenti CGC includono la rilevazione della soddisfazione della clientela in merito ai servizi dalla stessa forniti, per il tramite di interviste e rilevazioni, anche telefoniche, accrediterà al Cliente finale l’indennizzo automatico ricevuto dal Distributore. 14.3 RIENERGIA si impegna alla rettifica di fatturazione, relativa a bollette già pagate, entro 90 (novanta) giorni solari, ovvero di 20 (venti) giorni solari nel caso di rettifica di doppia fatturazione. 14.4 In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare a RIENERGIA un reclamo o una richiesta di informazioni scritta, potendo anche utilizzare i moduli predisposti da RIENERGIA e reperibili sul sito, che andranno inoltrati a: RIENERGIA Via Riccardo Lombardi 19/6 – 20153 Milano (MI). La risposta al reclamo o alla richiesta di informazione dovrà essere evasa (quaranta) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso. 14.5 In caso di mancato rispetto dei termini previsti ai punti 14.3 e 14.4, in conformità alla normativa vigente, verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a € 20,00 (euro venti/00). L’indennizzo sarà di € 40,00 (euro quaranta/00) se la prestazione avviene oltre un tempo doppio rispetto a quanto sopra previsto, ma entro un tempo triplo, mentre sarà di € 60,00 (euro sessanta/00) se avviene oltre un tempo triplo a quanto previsto. 14.6 In caso di mancato rispetto delle tempistiche di costituzione in mora indicate all’Art. 6, comma 4, in violazione degli obblighi contrattuali e delle condizioni previste dal TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, allegato A della delibera ARG/gas 99/11) e dal TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato A della delibera 258/2015/R/com), verrà riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico pari a: € 30,00 (euro trenta/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora; € 20,00 (euro venti/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di: i) mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto ad effettuare il pagamento (indicati all’Art. 6.4); ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta della sospensione della fornitura all’impresa distributrice competente.  

15. Diritto di ripensamento recesso Privacy. Nota informativa per il cliente 15.1 Qualora la conclusione del contratto da parte del Cliente domestico sia avvenuta mediante forme di comunicazione a distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, ovvero nel caso di contratti conclusi via Web è attribuita la facoltà di recedere senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 (quattordici) giorni dal momento della conclusione del contratto tramite l’invio di una raccomandata a/r ad RIENERGIA al seguente indirizzo: Via Riccardo Lombardi 19/6 – 20153 Milano (MI) oppure via fax al nr. 02.70047269, in quest’ultimo caso a condizione che sia data conferma mediante raccomandata entro le 48 (quarantotto) ore successive. Nel caso di conclusione attraverso forme di comunicazione a distanza il termine di cui sopra decorre dal decimo giorno successivo all’invio del contratto da parte di RIENERGIA. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di corrispondere quanto dovuto per le prestazioni già erogate. Informativa in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016. RIENERGIA Srl (di seguito RIENERGIA), con sede in Via Riccardo Lombardi 19/6 – 20153 Milano (MI), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati relativi al Cliente (i “dati”) in forma elettronica e/o manuale, secondo principi di liceità e correttezza e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016. La struttura del Titolare del trattamento è dotata di un responsabile per la protezione dei dati (“DPO”, “RDP”), che è a disposizione per qualunque informazione inerente i trattamenti dei dati personali svolti. È possibile contattare il DPO scrivendo a privacy@rienergia.net. I dati potranno essere utilizzati da RIENERGIA, direttamente o tramite terzi prestatori di servizi di sua fiducia (Banche, Istituti di Credito, Compagnie di assicurazione, società addette all’imbustamento ed al mailing, società di gestione di servizi amministrativi e/o informatici, società di recupero crediti, studi professionali e agenzie di comunicazione) in qualità di responsabili del trattamento, esclusivamente: a) per finalità amministrativo – contabili in relazione agli obblighi contrattuali assunti, inclusa la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela; b) previo consenso esplicito dell’utente: b.1) per finalità di marketing ossia invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e comunicazione commerciale per prodotti e servizi RIENERGIA, per mezzo sia di modalità automatizzate (telefonate automatizzate nonché fax, e-mail, sms, notifiche App) sia di modalità tradizionali (posta cartacea e telefonate con operatore). b.2) sempre limitatamente ai dati di cui sopra, per le medesime finalità di marketing di cui al punto b.1) per nostre eventuali offerte in co-marketing con soggetti terzi per prodotti o servizi di eventuale interesse. I dati verranno conservati esclusivamente per tali finalità e non oltre il tempo richiesto dalle norme di legge, ovvero fino a 10 (dieci) anni dopo la conclusione del rapporto contrattuale per la finalità a), fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la raccolta negli altri casi. Potranno venire a conoscenza dei dati del Cliente i dipendenti di RIENERGIA appartenenti alle funzioni commerciale, finanziaria, amministrativa e operativa e quelli dei responsabili, incaricati del trattamento. I medesimi dati potranno essere comunicati, per la sola finalità di cui al punto a), a società appartenenti o collegate al Gruppo, al Distributore gas o elettrico e a Terna. I dati potranno essere trasferiti all’estero, anche al di fuori dell’UE, sempre nel rispetto della normativa comunitaria in materia di protezione dei dati personali e delle salvaguardie da essa previste in tal caso. In ogni momento il cliente potrà avere accesso ai dati e chiederne la modifica, rettifica o la cancellazione e ogni altro diritto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del regolamento EU 679/2016 inviando comunicazione scritta all’e-mail gestione.clienti@rienergia.net. Nel caso l’interessato ritenga siano stati violati uno o più dei suoi diritti ha la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di controllo, ovvero il Garante per la Protezione dei Dati Personali. Il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas metano ai clienti finali di cui alla delibera 104/2010 e ss. m.i. è consultabile sul sito web dell’Autorità (www.arera.it - sezione atti e provvedimenti).

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