Morosità
Mancato o ritardato pagamento
Mercato Libero
Nel caso di mancato o parziale pagamento, decorsa la scadenza della fattura, Rienergia costituirà in mora il Cliente con diffida a adempiere inviata con raccomandata A/R o PEC, indicando un termine per il pagamento non inferiore a 7 (sette) giorni. Rienergia specificherà nella diffida ad adempiere le modalità con cui il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento.
Rienergia addebiterà per ciascun sollecito scritto di pagamento un importo pari a 25,00 € (venticinque/00 euro) inclusivo sia delle spese postali sia dei costi per l’attività di gestione e recupero del credito, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. In assenza di pagamento da parte del Cliente dell’intero importo oggetto del sollecito di cui sopra alla scadenza indicata ed in assenza della comunicazione a Rienergia del dovuto a mezzo mail all’indirizzo gestione.clienti@rienergia.net e/o PEC a amministrazione@pec.rienergia.net, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi, Rienergia richiederà al Distributore la sospensione della fornitura per morosità o la chiusura del PdP, addebitando al Cliente le spese della diffida, dei solleciti di pagamento inviati, nonché tutte le spese tecniche necessarie.
Tale richiesta potrà essere inoltrata decorsi 40 (quaranta) giorni dalla ricezione da parte del cliente finale della raccomandata o PEC di costituzione in mora.
In caso di morosità relativa a clienti finali di Energia Elettrica connessi in Bassa Tensione, prima di procedere alla sospensione della Fornitura, Rienergia potrà richiedere la riduzione della potenza di emissione ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione della potenza, in caso di persistente inadempimento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.
Nei casi in cui l’intervento di chiusura del PdP per sospensione della fornitura per morosità non sia stato eseguito, e l’impresa di distribuzione comunichi a Rienergia la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, Rienergia potrà richiedere, previo invio al cliente di apposita comunicazione a mezzo raccomandata, all’impresa di distribuzione l’esecuzione dell’interruzione della somministrazione mediante interventi tecnici più complessi, come l’intervento di interruzione dell’alimentazione, il taglio colonna o il taglio diramazione.
Il Contratto si intenderà risolto all’atto dell’esecuzione dell’intervento. Il Cliente dovrà consentire all’impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura al fine di poter disalimentare il PdP in caso di inadempimento del cliente medesimo.
Servizio di Tutela della Vulnerabilità e PLACET
In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dalla richiesta di pagamento degli importi dalla scadenza della fattura, trascorsi almeno 2 (due) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).
La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura.
In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA o definito nel prezziario del Distributore.
Il termine per effettuare l’intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
Altre informazioni
Rienergia non sospenderà la Fornitura limitatamente ai seguenti casi: non sia stata effettuata da Rienergia la comunicazione della costituzione in mora, nel modo sopra indicato; il Cliente abbia comunicato a Rienergia l’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora di cui sopra; Rienergia non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore gas/energia elettrica, fatta salva la previsione relativa al reclamo scritto presentato dal Cliente oltre 10 (dieci) giorni solari dal termine fissato per il pagamento nella fattura oggetto di contestazione per consumo anomalo, ai sensi dell’art. 5.2 bis lett. b) del TIMG e dell’art. 4.3 bis lett. B) del TIMOE.
Rienergia corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico pari a:
a) 30€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) 20€ nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: I) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II) il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; III) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per sospensione della fornitura per morosità.
