Domande Frequenti

FAQ

A chi mi rivolgo in caso di guasti al contatore o agli impianti?

La responsabilità della manutenzione della rete è del distributore locale. Il numero dedicato al pronto intervento è sempre riportato in bolletta.

Cambiare fornitore comporta rischi di interruzione della fornitura?

No, il passaggio a un nuovo fornitore non provoca interruzioni né interventi sull’impianto interno, né richiede la sostituzione del contatore. La continuità del servizio è garantita.

Che cos’è il bonus sociale elettrico per i clienti in condizioni di disagio fisico?

Si tratta di uno sconto automatico applicato alle bollette delle famiglie con ISEE entro i limiti stabiliti.

Caratteristiche principali:

• valido per 12 mesi, su una sola fornitura di luce e gas;

• previsto anche per residenti in condomini. Novità 2025 – Contributo straordinario Per il 2025 è previsto un contributo speciale di 200 € per le forniture elettriche dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 €.

Novità per clienti business e condomini con potenza > 16,5 kW – Art. 5 DL Bollette 2025

Per sei mesi (aprile–settembre 2025) viene azzerata la componente ASOS sull’energia prelevata per non domestici in bassa tensione con potenza disponibile oltre 16,5 kW.

Esempio economico: per un’utenza da 20 kW con 850 kWh/mese, il risparmio stimato è di circa 48 € + IVA mensili.

Maggiori informazioni sul portale ISEE.

Che cos’è il diritto di ripensamento?

È la possibilità, per i clienti domestici, di annullare un contratto di fornitura già firmato e tornare alla situazione precedente.

Il diritto deve essere esercitato tramite comunicazione scritta, inviata con raccomandata A/R oppure via e-mail a rienergi@rienergia.net entro:

• 30 giorni solari dalla firma se il contratto è stato sottoscritto fuori dai locali commerciali del Fornitore, esclusivamente in caso di visite non richieste;

• 14 giorni solari dalla firma se il contratto è stato concluso a distanza (telefono, web) o in un luogo diverso dagli uffici del Fornitore con appuntamento concordato.

Non è applicabile ai contratti firmati direttamente presso le sedi commerciali del Fornitore.

Il Cliente può comunque chiedere l’attivazione del contratto prima della scadenza dei termini: in tal caso potrà ancora esercitare il ripensamento, ma dovrà rimborsare eventuali costi sostenuti dal Venditore se la fornitura non è ancora iniziata. Se invece la fornitura è attiva, saranno addebitati i consumi fino alla cessazione.

Come faccio a passare a RIenergia?

Entrare in RIenergia è semplice: basta sottoscrivere un contratto di fornitura. Non sono previsti costi di attivazione. RIenergia si occupa anche di comunicare il recesso al precedente fornitore, agendo per suo conto.

Passando a RIenergia, mi viene restituito il deposito cauzionale versato al mio precedente fornitore?

Sì, con il passaggio a RIenergia il deposito cauzionale eventualmente versato al vecchio fornitore le verrà restituito (l’ammontare è indicato in bolletta). RIenergia non richiede alcuna cauzione.

Posso richiedere il bonus sociale passando a RIenergia?

Dal 2021 è necessario presentare la DSU per ottenere l’ISEE, indispensabile per l’accesso alle agevolazioni sociali. Il bonus è riconosciuto al nucleo familiare per 12 mesi, una sola volta l’anno, per ciascun servizio (luce, gas, acqua) e fino ad esaurimento delle risorse. Se durante l’anno si è già beneficiato del bonus e il contratto è stato chiuso (per disalimentazione del contatore o voltura), le quote residue vengono liquidate nella bolletta finale: in questo caso RIenergia non erogherà nuovamente il bonus.

Quali sono le tempistiche e le modalità per la costituzione in mora? (servizio En. Elettrica)

In caso di pagamento mancato o incompleto, RIenergia può inviare una comunicazione di messa in mora tramite raccomandata o PEC, indicando il termine ultimo per saldare (almeno 3 giorni lavorativi, art. 3.3 lett. a) TIMOE).

Trascorso tale periodo, se il cliente resta in mora, RIenergia potrà richiedere al distributore la sospensione della fornitura secondo:

Clienti in bassa tensione: prima dell’interruzione è prevista una riduzione della potenza al 15% per 15 giorni solari. La riduzione deve avvenire entro 25 giorni solari dalla notifica della mora (art. 3.3 lett. b) TIMOE);

Altri clienti: la richiesta di sospensione può essere inviata trascorsi almeno 40 giorni solari dalla notifica della mora (art. 3.3 lett. c) TIMOE).

Dopo 30 giorni dalla sospensione, se il debito persiste, RIenergia può risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 c.c., con cessazione anticipata anche dei contratti di trasporto e dispacciamento. Il credito sarà poi recuperato, con addebito dei costi di riduzione potenza, riattivazione, diffide e solleciti. Per POD non disalimentabili, RIenergia può comunicare al SII la risoluzione: questa decorre dall’attivazione del servizio di tutela o salvaguardia.

Indennizzi automatici:

• 30 € se la sospensione o riduzione potenza avviene senza invio della mora;

• 20 € se avviene nonostante:

  1. mancato rispetto del termine ultimo di pagamento;
  2. mancato rispetto del termine tra emissione e invio della mora; 
  3. mancato rispetto del termine minimo tra scadenza mora e richiesta di sospensione. In tali casi non possono essere addebitati costi di sospensione o riattivazione.

Quali sono le tempistiche e le modalità per la costituzione in mora? (servizio Gas Naturale)

In caso di ritardo o mancato pagamento, RIenergia può inviare una messa in mora tramite raccomandata o PEC, con un termine minimo di 3 giorni lavorativi per regolarizzare (art. 4.2 lett. a) TIMG).

Se il cliente non paga, RIenergia potrà chiedere al distributore la sospensione della fornitura entro 40 giorni solari dalla notifica (art. 4.2 lett. b) TIMG).

Dopo 30 giorni dalla sospensione, se permane l’inadempienza, RIenergia può risolvere il contratto senza ulteriori comunicazioni e avviare il recupero del credito con costi aggiuntivi.

Indennizzi automatici:

• 30 € se la sospensione avviene senza invio della mora;

• 20 € se la sospensione avviene nonostante:

  1. mancato rispetto del termine ultimo per il pagamento;
  2. mancato rispetto del termine minimo tra scadenza della mora e richiesta di chiusura del punto di riconsegna.

Anche in questo caso non possono essere richiesti costi per sospensione o riattivazione.

Quante volte posso cambiare fornitore o contratto?

Il cliente può variare fornitore o tipologia di contratto ogni volta che lo ritiene conveniente e/o opportuno.

Se cambio fornitore e passo a RIenergia, chi legge il mio contatore?

Le letture obbligatorie vengono effettuate dal Distributore, che deve rilevare due volte l’anno per i clienti domestici. RIenergia inoltre effettua ulteriori cicli di lettura per evitare consumi stimati.